Matrimonio - Sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi - Effetto automatico di scioglimento del matrimonio - Inadeguato bilanciamento, sotto il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità, tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia - Lesione del diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia omosessuale - Necessità di prevedere che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Monito al legislatore affinché introduca, con la massima sollecitudine, una forma di convivenza registrata che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 2 Cost., gli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il cosiddetto "divorzio imposto", introdotto dalla normativa censurata, realizza un inadeguato bilanciamento tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. In particolare, la situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone evidentemente fuori dal modello del matrimonio - la cui prosecuzione è impedita dal venir meno del requisito dell'eterosessualità - ma non è neppure equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. Non è possibile la reductio ad legitimitatem della normativa censurata mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, perché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. E', quindi, compito del legislatore introdurre con la massima sollecitudine una forma alternativa - e diversa dal matrimonio - che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza, per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.
- Per l'affermazione che, sebbene sia possibile ricavare dall'interpretazione in via estensiva degli artt. 8 e 12 CEDU il diritto a contrarre matrimonio anche per le coppie omosessuali, è riservata alla discrezionalità legislativa nazionale - in assenza di un consensus europeo sul tema delle unioni omosessuali - la possibilità di prevedere eventuali forme di tutela per le coppie appartenenti al medesimo sesso, in virtù del margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli Stati, v. le citate sentenze H. c. Finlandia, 13 novembre 2012 e Schalk and Kopf c. Austria, 22 novembre 2010.
- Per l'affermazione che la nozione di matrimonio, presupposta dal Costituente, cui conferisce tutela l'art. 29 Cost., è quella definita dal codice civile del 1942, che stabiliva, e tuttora stabilisce, che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso, v. la citata sentenza n. 138/2010.
- Per l'affermazione che nella nozione di "formazione sociale" di cui all'art. 2 Cost. è da annoverare anche l'unione omosessuale, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri, dovendosi escludere che l'aspirazione a tale riconoscimento sia realizzabile solo attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, e spettando al Parlamento il compito di individuare le forme di garanzia e di riconoscimento delle suddette unioni e alla Corte costituzionale il compito di tutelare specifiche situazioni in sede di controllo di ragionevolezza della legge, v. la citata sentenza n. 138/2010.
- Per l'affermazione che la coppia di persone dello stesso sesso costituisce una forma di comunità, connotata dalla stabile convivenza tra due persone, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, v. la citata sentenza n. 138/2010.