Lavoro - In genere - Indennità di mobilità - Presupposto - Iscrizione nelle apposite liste - Natura - Ammortizzatore sociale volto a fornire un trattamento di disoccupazione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che esclude, nell'interpretazione del diritto vivente, che il lavoratore nelle liste di mobilità che intraprenda un'attività autonoma o si associ in cooperativa possa percepire una corresponsione rateale della relativa indennità). (Classif. 138001).
Il diritto alla percezione dell’indennità di mobilità rappresenta soltanto una tra le molteplici conseguenze dello status che i lavoratori acquisiscono con l’iscrizione nelle relative liste. In tale momento, infatti, si radica un complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad oggetto l’erogazione dell’indennità di mobilità costituisce il principale, ma non l’unico. (Precedenti: S. 6/1999 - mass. 24436; S. 402/1996 - mass. 22983; S. 413/1995 - mass. 22657).
L’indennità di mobilità erogata in forma rateale rientra nel più ampio genus delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione e, in particolare, nell’ambito dei c.d. “ammortizzatori sociali”, essendo finalizzata a favorire il ricollocamento del lavoratore in altre imprese in conseguenza di una crisi irreversibile del datore di lavoro. Tale indennità, quindi, deve considerarsi un vero e proprio trattamento di disoccupazione, rispondendo all’esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori, dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i quali provengano da un esubero e non possano perciò mantenere il posto di lavoro. (Precedenti: S. 215/2014 - mass. 38103; S. 234/2011 - mass. 35785; S. 184/2000 - mass. 25409; O. 18/2007 - mass. 30972).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., ai sensi del quale, nell’interpretazione del diritto vivente, i lavoratori in mobilità che intraprendano un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, con esclusione di quella rateale. Quanto all’incentivo all’autoimprenditorialità, si tratta di una sorta di finanziamento destinato a uno scopo, quello dell’investimento in un’attività autonoma o di impresa, per far fronte alle spese iniziali dell’attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio, così fuoriuscendo dal mercato del lavoro dipendente. In questa prospettiva, lungi dal rivestire un carattere neutro, le modalità di erogazione dell’indennità, volte a incentivare l’autoimprenditorialità, sono state non irragionevolmente modellate dal legislatore. È, infatti, solo la forma dell’anticipazione una tantum, cui di necessità si accompagna la cancellazione dalle liste, a consentire l’immediata decongestione del settore del lavoro dipendente nonché la riduzione degli oneri economici in capo all’ente previdenziale, anche in un’ottica di razionalizzazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche. La soluzione adottata dal diritto vivente – che circoscrive la compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività autonoma alla sola ipotesi in cui la corresponsione della prima sia chiesta in forma anticipata e una tantum – appare quindi coerente con l’obiettivo che il legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in materia, ha inteso perseguire, ossia la riduzione del numero degli iscritti alla lista di mobilità e degli oneri economici gravanti sull’intero sistema degli ammortizzatori sociali. Una volta intrapreso un lavoro autonomo, risulta, infatti, ingiustificata la permanenza dell’iscrizione nelle liste, dalla quale conseguono, oltre alla percezione rateale dell’indennità, numerosi altri vantaggi – come la contribuzione figurativa, nonché le preferenze e le riserve nelle assunzioni –, la cui permanenza certo non riduce la pressione esercitata sul settore del lavoro dipendente. La differente funzione svolta dall’anticipazione una tantum dell’indennità di mobilità rispetto alla sua erogazione rateale giustifica appieno anche il differente trattamento riservato all’iscritto alle liste di mobilità che presenti domanda di anticipazione del trattamento, rispetto a chi, pur avendo intrapreso un lavoro autonomo, non abbia adempiuto a tale onere. Le differenti rationes che caratterizzano le due forme di erogazione, cui corrispondono finalità altrettanto diverse ed entrambe legittimamente perseguite dal legislatore, rendono dunque non assimilabili le situazioni poste a confronto. La stessa conclusione si impone con riferimento alla posizione dei lavoratori che già svolgevano attività autonoma prima dell’iscrizione nelle liste di mobilità). (Precedenti: S. 194/2021 - mass. 44216).