Sentenza 170/2014 (ECLI:IT:COST:2014:170)
Massima numero 38017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
11/06/2014; Decisione del
11/06/2014
Deposito del 11/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Titolo
Matrimonio - Sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi - Effetto automatico di scioglimento del matrimonio - Disposizione confermativa dell'art. 4 della legge n. 164 del 1982 dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua .
Matrimonio - Sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi - Effetto automatico di scioglimento del matrimonio - Disposizione confermativa dell'art. 4 della legge n. 164 del 1982 dichiarato incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'art. 31, comma 6, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - recante norme in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con modalità da statuirsi del legislatore. Il d.lgs. n. 150 del 2011, nell'abrogare l'art. 4 della legge n. 164 del 1982 (dichiarato costituzionalmente illegittimo), lo ha sostituito con l'art. 31, comma 6, che ne ripete, con minima ininfluente variante lessicale, identicamente il contenuto.
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'art. 31, comma 6, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - recante norme in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con modalità da statuirsi del legislatore. Il d.lgs. n. 150 del 2011, nell'abrogare l'art. 4 della legge n. 164 del 1982 (dichiarato costituzionalmente illegittimo), lo ha sostituito con l'art. 31, comma 6, che ne ripete, con minima ininfluente variante lessicale, identicamente il contenuto.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/09/2011
n. 150
art. 31
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27