Sentenza 173/2014 (ECLI:IT:COST:2014:173)
Massima numero 38020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 13/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38021


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Polizia veterinaria - Abolizione delle certificazioni del veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente in materia di movimentazione del bestiame - Eliminazione della vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti - Eliminazione dell'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali - Deroga alla normativa statale di tutela, necessaria a garantire la unitarietà di disciplina sull'intero territorio nazionale e adottata in coerenza con la normativa europea - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., l'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, che abolisce le certificazioni del veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente in materia di movimentazione del bestiame ed elimina sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti, sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali. La disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento è da ricondurre all'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale" (coinvolgente anche i profili riguardanti la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato), risultando evidente che il controllo sanitario della ASL competente è destinato ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure, oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze di profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione. Pertanto, la norma regionale impugnata - che ha l'effetto immediato di limitare (o addirittura escludere) i necessari controlli (anche periodici) finalizzati a prevenire l'insorgere di sempre possibili epidemie ed epizoozie, mediante la tempestiva individuazione (che si attua proprio attraverso la prevenzione e l'accertamento) e la relativa denuncia delle malattie infettive e diffusive del bestiame, così ponendo a rischio la complessiva opera di profilassi anche a livello europeo - ha invaso l'ambito di competenza esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale", competenza, questa, che, oltre a garantire l'unitarierà di disciplina sull'intero territorio, si svolge in coerenza con quanto previsto in sede comunitaria ed eurounitaria.

- Sulla possibilità per lo Stato ricorrente di citare congiuntamente sia le specifiche disposizioni statutarie ritenute violate sia le disposizioni contenute nell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., v. le citate sentenze nn. 254/2010 e 101/2010.

- Sulla necessità che il ricorso consente di cogliere agevolmente il dedotto rapporto di incompatibilità tra le norme censurate e i parametri (statutari o costituzionali) evocati, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 39/2014 e 11/2014.

- In relazione ad altra normativa regionale, che sopprimeva nei fatti la certificazione del veterinario della ASL competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una autocertificazione, v. le citate sentenze nn. 72/2013, 406/2005 e 12/2004.

- Per l'affermazione che il principio di leale collaborazione non opera rispetto a materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 273/2013 e 297/2012.

- Sulla riconducibilità della disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale", coinvolgente anche profili riguardanti la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato, v. le citate sentenze nn. 72/2013, 406/2005 e 12/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  15/04/2013  n. 13  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte