Zootecnia - Norme della Regione Valle d'Aosta - Modalità di stabulazione dei vitelli destinati alla macellazione - Ricorso del Governo - Asserita esorbitanza dalla competenza statutaria in materia di "igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica" - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della "tutela della salute" - Insussistenza - Disciplina di carattere economico-riproduttivo, riconducibile alla materia zootecnia appartenente alla competenza legislativa regionale, adottata nei limiti previsti dallo statuto - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., e 3, primo comma, lett. l), dello statuto valdostano, nella parte in cui - prevedendo specifiche modalità di stabulazione dei vitelli destinati alla macellazione - eccederebbe la competenza regionale in materia di "igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica", ponendosi in contrasto con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di "tutela della salute". Infatti, la disciplina regionale di carattere economico-produttivo è da ricondurre alla materia "zootecnia", attribuita dall'art. 2, primo comma, lett. d), del suddetto statuto, alla competenza legislativa primaria della Regione.
- Per l'affermazione che «il significato corrente del termine "zootecnia" richiama indubbiamente l'attività diretta all'allevamento e allo sfruttamento degli animali "produttivi", cioè idonei a fornire all'uomo un'utilità di natura economica" e che "ciò è confermato dal rilievo che l'attività zootecnica è stata sempre considerata, proprio in tema di riparto di competenze tra Stato e regioni, come inscindibile dalla materia dell' "agricoltura", ed anzi come un settore, un aspetto particolare di questa», v. la citata sentenza n. 123/1992.
- Per l'affermazione che al paradigma della "tutela della salute", materia ascrivibile alla competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., sono riconducibili gli obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria, v. la citata sentenza n. 222/2003.