Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Insussistenza dei requisiti che legittimano la deroga alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale (scopo legittimo giustificato da un idoneo interesse pubblico, connessione razionale rispetto al fine perseguito, necessarietà rispetto allo scopo) - Violazione del principio di decentramento della giustizia amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 125 Cost., l'art. 135, comma 1, lett. q-quater), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita di denaro. Infatti, le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un criterio rigoroso, nel rispetto del principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell'individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale. Nel caso di specie, non sussistono quei requisiti - scopo legittimo giustificato da un idoneo interesse pubblico, connessione razionale rispetto al fine perseguito, necessarietà rispetto allo scopo - che legittimerebbero la deroga di cui alla disposizione de qua.
(Restano assorbite le ulteriori censure)
- In materia di deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale, in particolare con riguardo al requisito della «straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte)», v. la citata sentenza n. 237/2007.
- Circa i criteri alla stregua dei quali la Corte valuta la legittimità delle deroghe, anche con riguardo all'esigenza di uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio, v. la citata sentenza n. 159/2014.