Sentenza 174/2014 (ECLI:IT:COST:2014:174)
Massima numero 38023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 13/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38022


Titolo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui ridisegnano l'intera disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei TAR. Così come evidenziato in una precedente pronuncia, infatti, l'impugnazione congiunta degli articoli censurati eccede di gran lunga l'oggetto del giudizio a quo, in cui il giudice rimettente è chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR.

- Sull'inammissibilità, per difetto di rilevanza, di identica questione, v. la citata sentenza n. 159/2014.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 13  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 14  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 15  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  18/06/2009  n. 69  art. 44