Bilancio e contabilità pubblica - Debito pubblico degli enti territoriali - Riduzione, a tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita inapplicabilità della disposizione alle autonomie speciali e operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Asserita violazione della competenza amministrativa regionale in carenza dei presupposti per l'attrazione in sussidiarietà - Insussistenza - Applicabilità alle autonomie speciali della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - impugnato dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, 119 e 120, Cost., 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, 2, comma 1, lett. b) e 3, comma 1, lett. f) dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, nonché 11 della legge n. 690 del 1981 - il quale prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione dell'entità del debito pubblico degli enti territoriali, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza unificata. Infatti, la disposizione censurata, includendo anche le autonomie speciali, costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, che in quanto tale è vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale, ragion per cui non possono reputarsi violati né i parametri statutari, né quelli relativi al nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. Non è violato, altresì, l'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, in relazione all'art. 48-bis dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, e, pertanto, alcun vulnus è recato al principio di leale collaborazione, poiché la norma censurata non comporta alcuna variazione dello statuto per la Regione Valle d'Aosta.
- Sulla vincolatività dell'art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011 anche per le Regioni ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 3/2013.
- Sull'applicabilità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, v. la citata sentenza n. 39/2014.
- Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica al rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 79/2013, 51/2013, 28/2013, 78/2011.
- Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica alla prevenzione di squilibri di bilancio, v. la citata sentenza n. 60/2013.
- Sulla compressione degli spazio entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, e della loro stessa autonomia di spesa, derivante da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, v. le citate sentenze nn. 159/2008, 169/2007, 162/2007, 353/2004, 36/2004.
- Sulla natura non regolamentare del decreto ministeriale determinativo delle modalità attuative della riduzione dell'entità del debito da parte degli enti territoriali, v. la citata sentenza n. 3/2013.