Sentenza 175/2014 (ECLI:IT:COST:2014:175)
Massima numero 38025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 13/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38024  38026  38027  38028


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Debito pubblico degli enti territoriali - Riduzione, a tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita inapplicabilità della disposizione alle autonomie speciali e operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Asserita violazione della competenza amministrativa regionale - Insussistenza - Applicabilità alle autonomie speciali della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119, Cost., 74, 79 e 80, comma 1, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nonché 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del 1992, e 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 - il quale prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione dell'entità del debito pubblico degli enti territoriali, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza unificata. Infatti, la disposizione censurata, includendo anche le autonomie speciali, costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, che in quanto tale è vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale, ragion per cui non possono reputarsi violati né i parametri statutari, né quelli relativi al nuovo Titolo V della parte II della Costituzione; in particolare, non è violato l'art. 79 dello Statuto, che detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno, né l'art. 80 dello Statuto - integrato dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del 1992 - che prevede la competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma in materia di finanza locale, né degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto, poiché la norma censurata non comporta alcuna variazione dello statuto. Il legislatore regionale, quindi, è tenuto ad adeguarsi al criterio statale stabilito nel decreto ministeriale non regolamentare determinativo delle modalità attuative della riduzione dell'entità del debito da parte degli enti territoriali.

- Sulla vincolatività dell'art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011 anche per le Regioni ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 3/2013.

- Sull'applicabilità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, v. la citata sentenza n. 39/2014.

- Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica al rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 79/2013, 51/2013, 28/2013, 78/2011.

- Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica alla prevenzione di squilibri di bilancio, v. la citata sentenza n. 60/2013.

- Sulla compressione degli spazio entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, e della loro stessa autonomia di spesa, derivante da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, v. le citate sentenze nn. 159/2008, 169/2007, 162/2007, 353/2004, 36/2004.

- Sulla natura non regolamentare del decreto ministeriale determinativo delle modalità attuative della riduzione dell'entità del debito da parte degli enti territoriali, v. la citata sentenza n. 3/2013.

- Sulle specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, v. le citate sentenze nn. 99/2014 e 221/2013.

- Sulla competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento in materia di finanza locale, di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, v. la citata sentenza n. 151/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  12/11/2011  n. 183  art. 8  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 119

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 74

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 17    co. 3  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4