Sentenza 175/2014 (ECLI:IT:COST:2014:175)
Massima numero 38027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 13/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38024  38025  38026  38028


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione del debito pubblico degli enti territoriali - Sanzioni Ricorso della Provincia di Trento - Sopravvenienza della sentenza n. 219 del 2013, incidente sulla disposizione censurata - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse all'impugnazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - il quale prevede sanzioni per gli enti che non adempiono gli obblighi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Infatti, la norma censurata è rimasta priva della sua potenziale lesività, in quanto l'apparato sanzionatorio cui faceva riferimento è stato eliso dalla sentenza n. 219 del 2013.

- Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 7, del d.lgs. n. 149 del 2011, v. la citata sentenza n. 219/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge  12/11/2011  n. 183  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte