Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione del debito pubblico degli enti territoriali - Specificazione in senso più favorevole per le autonomie speciali della misura percentuale di indebitamento per l'anno 2011 - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Insussistenza - Applicabilità alle autonomie speciali della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, 74, 79, 103, 104 e 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nonché 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - il quale specifica per le autonomie speciali la misura percentuale di indebitamento per l'anno 2011. Infatti, la disposizione che esso introduce nell'art. 8 della legge n. 183 del 2011 si innesta all'interno della disciplina sul contenimento del debito pubblico degli enti territoriali - con una previsione più favorevole per le autonomie speciali - partecipando alla complessiva regolamentazione avente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica.