Ordinanza 176/2014 (ECLI:IT:COST:2014:176)
Massima numero 38029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
11/06/2014; Decisione del
11/06/2014
Deposito del 13/06/2014; Pubblicazione in G. U. 18/06/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo tributario - Reclamo e mediazione tributari - Impossibilità per i soci di una società "di avere il proprio ricorso discusso congiuntamente con la società stessa, solo per il dato della quantificazione della pretesa" - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo tributario - Reclamo e mediazione tributari - Impossibilità per i soci di una società "di avere il proprio ricorso discusso congiuntamente con la società stessa, solo per il dato della quantificazione della pretesa" - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 611, lett. a), numero 1), della legge n. 147 del 2013), in relazione all'art. 14 dello stesso d.lgs. - che detta la disciplina del litisconsorzio e dell'intervento nel processo tributario -, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente a soci di una società di avere il proprio ricorso discusso congiuntamente con la società stessa, solo per il dato della quantificazione della pretesa. Infatti, il giudice rimettente non indica il valore della controversia promossa dai soci, non precisa i presupposti che sarebbero alla base del necessario litisconsorzio né chiarisce se i suddetti soci abbiano effettivamente presentato il reclamo, impedendo, quindi, di compiere il necessario controllo in ordine all'applicabilità delle disposizioni impugnate nel giudizio principale e all'effettiva ricorrenza delle lesioni denunciate.
È manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 611, lett. a), numero 1), della legge n. 147 del 2013), in relazione all'art. 14 dello stesso d.lgs. - che detta la disciplina del litisconsorzio e dell'intervento nel processo tributario -, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente a soci di una società di avere il proprio ricorso discusso congiuntamente con la società stessa, solo per il dato della quantificazione della pretesa. Infatti, il giudice rimettente non indica il valore della controversia promossa dai soci, non precisa i presupposti che sarebbero alla base del necessario litisconsorzio né chiarisce se i suddetti soci abbiano effettivamente presentato il reclamo, impedendo, quindi, di compiere il necessario controllo in ordine all'applicabilità delle disposizioni impugnate nel giudizio principale e all'effettiva ricorrenza delle lesioni denunciate.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte