Imposte e tasse - Norme della Regione Lombardia - Determinazione dell'aumento di un punto percentuale dell'aliquota speciale IRAP relativa ai settori di attività bancario, finanziario ed assicurativo, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/97 - Esorbitanza dal potere di variazione delle aliquote riconosciuto alle Regioni limitatamente all'aliquota ordinaria dell'IRAP - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e), Cost., l'art. 1, comma 5, della legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge Finanziaria 2002) che prevede l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IRAP rispetto a quanto determinato in via temporanea per gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1996. La norma in esame esorbita il potere di variazione delle aliquote riconosciuto alle Regioni limitatamente all'aliquota ordinaria dell'IRAP, così violando la potestà legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario. La differenziazione transitoria dell'aliquota relativa ai settori di attività bancario, finanziario ed assicurativo, indicati dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, è stata disposta dal legislatore statale in vista dell'obiettivo del mantenimento dell'originaria ripartizione del carico fiscale; obiettivo che non si potrebbe raggiungere ove fosse possibile una variazione dell'aliquota stessa.
-Sul potere delle Regioni di disciplinare le procedure applicative dell'imposta, v. le citate sentenze nn. 296/2003, 216/2009, 26/2014.
-Sul potere delle regioni di variare solo l'aliquota ordinaria, v. la citata sentenza n. 357/2010.
-Sulla ragionevolezza della differenziazione transitoria dell'aliquota relativa ai settori di attività bancario, finanziario ed assicurativo, v. la citata sentenza n. 21/2005.