Sentenza 178/2014 (ECLI:IT:COST:2014:178)
Massima numero 38033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 18/06/2014; Pubblicazione in G. U. 25/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38034  38035  38036  38037


Titolo
Turismo - Professioni - Norme della Regione Umbria - Direttore tecnico di agenzia di viaggio - Svolgimento dell'attività di gestione tecnica da parte dei titolari o legali rappresentanti delle agenzie di viaggio - Introduzione di diversi e ulteriori requisiti professionali rispetto a quelli previsti dal legislatore statale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio - Violazione del principio che riserva alla normativa dello Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 20, comma 1, dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, l'art. 62, comma 1, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, in quanto differenzia i requisiti professionali che devono possedere i titolari o i legali rappresentanti delle agenzie di viaggio per lo svolgimento dell'attività di gestione tecnica da quelli previsti dal legislatore statale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di «direttore tecnico» di agenzia di viaggio, creando, così, una nuova figura professionale che non si rinviene nella legislazione statale di riferimento. In particolare, la norma impugnata, attribuendo la possibilità della gestione tecnica delle agenzie di viaggio al titolare o al legale rappresentante in possesso di requisiti professionali diversi da quelli di cui all'art. 20 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, non rispetta il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali con i relativi titoli abilitanti è rimessa alla normativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

- Per l'affermazione che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali, v. le citate sentenze nn. 98/2013, 138/2009, 93/2008, 300/2007, 40/2006 e 424/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  12/07/2013  n. 13  art. 62  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art. 20  dell'Allegato 1  co. 1