Turismo - Professioni - Norme della Regione Umbria - Direttore tecnico di agenzia di viaggio - Abilitazione professionale - Conseguimento in alternativa mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20 del d.lgs. 79/2011, ovvero mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. 206/2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio che riserva alla normativa dello Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti - Insussistenza - Disposizione che si limita a rimandare in modo esaustivo alla legislazione statale che disciplina i requisiti professionali in materia di direttore tecnico di agenzia di viaggi - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 20, comma 1, dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 - dell'art. 63, comma 1, lett. b), della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, il quale prevede che il conseguimento dell'abilitazione, ai fini dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, è subordinato in alternativa alla verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 79 del 2011 ovvero all'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 206 del 2007, conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione. Infatti, la norma impugnata, nell'individuare i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il «direttore tecnico» di agenzia di viaggio, si limita a rimandare in modo esaustivo alla pertinente legislazione statale, vale a dire l'art. 20, comma 1, dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 ed anche il d.lgs. n. 206 del 2007, che disciplinano il riconoscimento, ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.