Turismo - Professioni - Norme della Regione Umbria - Formazione professionale per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa - Possibilità di sostituire il periodo previsto dal d.lgs. 206/2007 con un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo - Contrasto con la disciplina statale, costituente principio fondamentale nella materia delle professioni, che cumula la pregressa esperienza lavorativa con il periodo di formazione professionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 29 del d.lgs. n. 206 del 2007, l'art. 63, comma 2, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, in quanto dispone che, per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal d.lgs. n. 206 del 2007 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo. Infatti, la norma impugnata, nell'equiparare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, lo svolgimento dell'attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi e turismo al periodo di formazione professionale richiesto dal d.lgs. n. 206 del 2007, si pone in contrasto con la legislazione statale, che cumula, invece, la pregressa esperienza lavorativa con il periodo di formazione professionale.