Turismo - Professioni - Norme della Regione Umbria - Impresa professionale di congressi - Disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività da definirsi attraverso un regolamento regionale - Istituzione degli elenchi provinciali delle imprese, da tenersi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale - Violazione del principio che riserva alla normativa dello Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 68 della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, che disciplina l'«Impresa professionale di congressi», quale "attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni", rimandando ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi ed istituendo gli elenchi provinciali delle imprese, da tenere secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Infatti, la norma impugnata introduce una nuova figura professionale, non espressamente prevista dalla legislazione statale.
(Resta assorbita la censura relativa all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.)
- Nel senso che la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere di principio necessariamente unitario, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 108/2012, 230/2011 e 300/2010.
- Per l'affermazione che, tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, vi quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, v. le citate sentenze nn. 98/2013, 93/2008, 300/2007, 57/2007 e 355/2005.