Sentenza 178/2014 (ECLI:IT:COST:2014:178)
Massima numero 38036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 18/06/2014; Pubblicazione in G. U. 25/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38033  38034  38035  38037


Titolo
Turismo - Professioni - Norme della Regione Umbria - Impresa professionale di congressi - Disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività da definirsi attraverso un regolamento regionale - Istituzione degli elenchi provinciali delle imprese, da tenersi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale - Violazione del principio che riserva alla normativa dello Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 68 della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, che disciplina l'«Impresa professionale di congressi», quale "attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni", rimandando ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi ed istituendo gli elenchi provinciali delle imprese, da tenere secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Infatti, la norma impugnata introduce una nuova figura professionale, non espressamente prevista dalla legislazione statale.
(Resta assorbita la censura relativa all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.)

- Nel senso che la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere di principio necessariamente unitario, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 108/2012, 230/2011 e 300/2010.

- Per l'affermazione che, tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, vi quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, v. le citate sentenze nn. 98/2013, 93/2008, 300/2007, 57/2007 e 355/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  12/07/2013  n. 13  art. 68  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte