Ordinanza 179/2014 (ECLI:IT:COST:2014:179)
Massima numero 38038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 18/06/2014; Pubblicazione in G. U. 25/06/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Rifiuti - Norme della Regione Puglia - Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani - Previsione che il Comune titolare dell'impianto è tenuto a rendere disponibile l'impianto stesso a tutti i Comuni compresi nel relativo bacino di utenza - Previsione che i costi di smaltimento sono ripartiti tra i Comuni interessati in proporzione all'entità dei rifiuti conferiti all'impianto da ciascun Comune - Ritenuta introduzione a carico del concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di una prestazione tributaria esulante dall'ambito della potestà impositiva regionale - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17 (come modificato dall'art. 4, primo comma, della legge regionale n. 13 del 1996), impugnato, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 Cost. (questi ultimi nel testo anteriore alla sostituzione operata dagli artt. 3 e 5 della legge costituzionale n. 3 del 2001) nella parte in cui prevede l'obbligo di corrispondere al Comune sede dell'impianto di smaltimento rifiuti somme di denaro a titolo di contributo a copertura del costo socio ambientale (c.d. «contributo socio-ambientale»). Infatti, è palesemente erroneo il presupposto interpretativo secondo cui l'obbligo del contributo in esame graverebbe sul concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Il citato art. 10, al comma 1, elenca, quali soggetti tenuti alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, il consorzio tra i Comuni compresi in ciascuno dei bacini di utenza individuati dal piano regionale e il Comune nel cui territorio è stabilita la localizzazione dell'impianto, se il consorzio non sia stato costituito nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; al comma 2, disciplina le modalità di ripartizione dei costi di smaltimento; al comma 3, prevede che nel quadro dei costi da presentare alla Provincia all'atto della richiesta di autorizzazione all'esercizio vadano esposti, tra gli altri, i costi di gestione dell'impianto, ivi compresi i «costi socio-ambientali»; al comma 4, individua le modalità con cui i Comuni provvedono agli obblighi previsti dalla legge. Una piana lettura della norma induce ad individuare quali titolari passivi del rapporto giuridico in esame i Comuni (singoli o consorziati) e non il gestore dell'impianto di smaltimento.

- Sull'inesistenza di un obbligo per il giudice a quo di osservare un rigido ordine nell'affrontare le diverse domande proposte in giudizio, nel senso di individuare questioni pregiudiziali e preliminari da ritenersi prioritarie nell'ordine di trattazione rispetto alla questione di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 79/2002 e le ordinanze nn. 277/2010, 158/2013.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma della Regione Piemonte istitutiva di un tributo a carico del gestore dell'impianto di smaltimento dei rifiuti, v. la citata sentenza n. 280/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  13/08/1993  n. 17  art. 10  co. 2

legge della Regione Puglia  13/08/1993  n. 17  art. 10  co. 3

legge della Regione Puglia  18/07/1996  n. 13  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte