Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Procuratore generale della Corte dei conti (nel caso di specie: nel giudizio sorto nel corso di giudizio di parificazione del rendiconto regionale) - Inammissibilità. (Classif. 111002).
Nel giudizio avente ad oggetto gli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge reg. Molise n. 6 del 2021 e gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Molise n. 7 del 2021, è inammissibile l’intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, infatti, sono ammessi a intervenire, ai sensi dell’art. 3 delle Norme integrative, i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale; l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi del successivo art. 4, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: S. 206/ 2019 – mass. 42745; O. 204/2019 – mass. 42829; S. 173/2019 – mass. 41177).