Responsabilità civile - Danni da sinistro stradale - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizione di proponibilità - Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all'impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziché disgiuntamente all'una o all'altra - Asserito contrasto con le direttive della delega che prescrivono di agevolare la tutela per il danneggiato - Asserita compressione del diritto di difesa - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 Cost., nella parte in cui, qualora i danni da sinistro stradale debbono essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, dispone che la richiesta risarcitoria del danneggiato, dalla quale decorre il termine di sessanta giorni per l'esperibilità dell'azione giudiziaria, sia comunicata cumulativamente, con lettera raccomandata, all'impresa designata ed alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada, anziché disgiuntamente all'una e all'altra. Infatti, la ratio della delega di cui all'art. 4 della legge n. 229 del 2003 - consistente nel rafforzamento della tutela del danneggiato - risulta coerente con l'introduzione di un meccanismo che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria.
- Sulla manifesta infondatezza di identica questione, v. le citate ordinanze nn. 157/2013 e 73/2012, ove sono richiamate altresì le sentenze nn. 230/2010 e 180/2009.