Sentenza 181/2014 (ECLI:IT:COST:2014:181)
Massima numero 38040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 23/06/2014; Pubblicazione in G. U. 25/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38041  38042  38043  38044  38045


Titolo
Consiglio regionale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge recante disposizioni urgenti in materie varie - Ricorso del Governo - Lamentata adozione successivamente al decreto di indizione delle elezioni e a ridosso della data di svolgimento delle stesse, in assenza dei presupposti di urgenza e indifferibilità che giustificherebbero un simile intervento legislativo nel periodo in questione - Asserita violazione dei principi fondamentali in tema di prorogatio - Asserita violazione del principio della c.d. "prescadenza" - Asserita violazione delle disposizioni costituzionali che delineano la forma di governo delle Regioni ordinarie - Inconferenza dei parametri evocati - Inammissibilità della questione - Monito al legislatore regionale.

Testo

È inammissibile, per inconferenza dei parametri evocati, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 - recante disposizioni urgenti in varie materie - impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 12 e 14 dello statuto friulano, alla legge costituzionale n. 1 del 1999, agli artt. 121 e 122 Cost. ed ai principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 17 del 2007, in quanto sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale successivamente al decreto di indizione delle elezioni e a ridosso della data di svolgimento delle stesse, in assenza dei presupposti di urgenza e indifferibilità che giustificherebbero un simile intervento legislativo nel periodo in questione. L'istituto della prorogatio, in virtù del quale i titolari di uffici pubblici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto. Pertanto, l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio. Il Presidente del Consiglio non lamenta che la legge censurata sia stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza del proprio mandato e, quindi, in regime di prorogatio, ma, al contrario, afferma che il mandato del Consiglio è cessato dopo l'approvazione di tale legge. Pertanto, non sono pertinenti i riferimenti alle norme e ai principi in materia di prorogatio. Neppure è pertinente il richiamo al principio c.d. di prescadenza dell'organo elettivo (art. 3, comma 2, della legge n. 108 del 1968) secondo cui i Consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione. Infatti, l'art. 14 dello statuto friulano fissa la durata in carica del Consiglio regionale e stabilisce come e quando le elezioni debbano svolgersi e debbano essere indette, non prevedendo alcun limite ai poteri del Consiglio regionale nella fase successiva al decreto di indizione delle elezioni. Del resto, tale limite non è altresì ricavabile neppure in via interpretativa, non essendo rinvenibile nell'ordinamento friulano e, segnatamente, nella legge regionale n. 17 del 2007 che determina la forma di governo della Regione, una regolamentazione dei poteri del Consiglio regionale nell'ipotesi in cui, nella fase pre-elettorale, esso si trovi ancora nel corso del proprio mandato. Infine, non sono pertinenti gli artt. 121 e 122 Cost. e la legge costituzionale n. 1 del 1999, che, sotto il profilo soggettivo, si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, e, sotto il profilo oggettivo, non dettano una disciplina applicabile alla fattispecie in esame.

- Nel senso che l'istituto della prorogatio riguarda fattispecie in cui «coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori», v. la citata sentenza n. 208/1992.

- Per l'affermazione che, con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai consigli regionali, «L'istituto della prorogatio (...) non incide (...) sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto», v. la citata sentenza n. 196/2003.

- Per l'affermazione che i consigli regionali, nei 45 giorni antecedenti alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio, v. le citate sentenze nn. 515/1995 e 468/1991.

- Per l'affermazione che il consiglio regionale, «nell'immediata vicinanza al momento elettorale», debba «limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili» e «astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori», v. la citata sentenza n. 68/2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/04/2013  n. 5  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 122

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 12

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 14

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte

legge regionale Friuli-Venezia Giulia  18/06/2007  n. 17  art. 1  

legge regionale Friuli-Venezia Giulia  18/06/2007  n. 17  art. 2