Consiglio regionale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge recante disposizioni urgenti in materie varie - Ricorso del Governo - Lamentata adozione di tecnica redazionale non conforme all'apposito manuale regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Censure generiche e riferite a parametro non idoneo - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per genericità delle censure e inidoneità del parametro, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, recante disposizioni urgenti in varie materie, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento al principio di leale collaborazione. Il ricorrente - nel denunciare che la tecnica redazionale impegnata nella legge censurata sarebbe in palese contrasto con il manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi, approvato dall'ufficio di presidenza dal Consiglio regionale, e avrebbe reso estremamente difficoltoso anche comprendere l'effettiva portata di molte fra le eterogenee disposizioni ivi contenute - si riferisce in modo generico all'intera legge regionale, senza indicare con precisione, né tantomeno motivare le asserite violazioni di una fonte che, peraltro, non è evidentemente idonea a fungere da parametro di legittimità costituzionale.