Sentenza 181/2014 (ECLI:IT:COST:2014:181)
Massima numero 38042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
11/06/2014; Decisione del
11/06/2014
Deposito del 23/06/2014; Pubblicazione in G. U. 25/06/2014
Titolo
Impiego Pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale - Riserve di posti a personale interno - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese del ricorrente - Disposizione medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Impiego Pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale - Riserve di posti a personale interno - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese del ricorrente - Disposizione medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, recante disposizioni urgenti in varie materie - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 4, primo comma, dello statuto friulano e 3, 51 e 97 Cost. - che disciplina le riserve di posti a personale interno nei concorsi pubblici banditi dalla Regione. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 12, comma 29, lett. b), della legge regionale n. 6 del 2013 ha aggiunto il comma 2-bis al suddetto art. 10, chiarendo che il numero dei posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso. Le modifiche alle norme regionali impugnate sono state ritenute dal ricorrente satisfattive e la Regione ha dichiarato che le norme censurate, nella versione originaria, non hanno avuto medio tempore applicazione.
È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, recante disposizioni urgenti in varie materie - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 4, primo comma, dello statuto friulano e 3, 51 e 97 Cost. - che disciplina le riserve di posti a personale interno nei concorsi pubblici banditi dalla Regione. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 12, comma 29, lett. b), della legge regionale n. 6 del 2013 ha aggiunto il comma 2-bis al suddetto art. 10, chiarendo che il numero dei posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso. Le modifiche alle norme regionali impugnate sono state ritenute dal ricorrente satisfattive e la Regione ha dichiarato che le norme censurate, nella versione originaria, non hanno avuto medio tempore applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
08/04/2013
n. 5
art. 10
co. 1
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
08/04/2013
n. 5
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 1
Altri parametri e norme interposte