Sentenza 181/2014 (ECLI:IT:COST:2014:181)
Massima numero 38043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 23/06/2014; Pubblicazione in G. U. 25/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38040  38041  38042  38044  38045


Titolo
Rifiuti - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina del trattamento dei sottoprodotti - Previsione che il materiale litoide estratto nell'ambito di interventi eseguiti nei corsi d'acqua "costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e alle regole del d.m. 10 agosto 2012, n. 161" - Disposizione abrogata di cui non può escludersi l'applicazione nel periodo di vigenza - Contrasto con la normativa statale di cui all'art. 185, comma 4, del codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3, comma 28, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, il quale prevede che il materiale litoide, estratto nell'ambito di interventi eseguiti nei corsi d'acqua costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente). La censurata disposizione, dopo la presentazione del ricorso, è stata abrogata dalla legge regionale n. 6 del 2013. Essa, tuttavia, è rimasta in vigore per circa tre mesi e mezzo, nel corso dei quali la Regione non ha escluso che la norma stessa abbia avuto applicazione: ciò che impedisce di dichiarare cessata la materia del contendere. Detta disposizione regionale censurata, nel sottrarre una specifica materia all'ambito di applicazione del citato art. 184-bis, incide sulla disciplina dei rifiuti, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, senza che il suo contenuto sia rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente. Nella disciplina del trattamento dei sottoprodotti è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo.

- Per l'illegittimità costituzionale di una normativa provinciale invasiva della materia riservata all'esclusiva competenza statale della tutela dell'ambiente, mancante di un contenuto rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quello di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente, v. la citata sentenza n. 86/2014.

- Per l'affermazione che la disciplina del trattamento dei sottoprodotti costituisce un ambito nel quale «è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo», v. le citate sentenze nn. 70/2014 e 300/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/04/2013  n. 5  art. 3  co. 28

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 185    co. 4