Lavoro - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina regionale per il contenimento della spesa per il personale degli enti locali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Esclusa rilevanza delle spese collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi "cantieri di lavoro" comunali, finanziati dalla Regione - Contrasto con la normativa statale in materia di limiti alle assunzioni di personale, espressiva di principi di coordinamento della finanza pubblica direttamente applicabili alle regioni a statuto speciale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., in relazione agli artt. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, che sottraggono alla disciplina di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, dettata dal legislatore regionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la categoria delle spese collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi "cantieri di lavoro" comunali, finanziati dalla Regione. Infatti, le predette spese rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione delle citate norme statali indicate come parametri interposti, che pongono limiti all'assunzione di personale e costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, la deroga ai limiti posti dalla disciplina regionale alle spese di personale si risolve, almeno indirettamente, in un contrasto con i corrispondenti limiti posti dal legislatore statale.
- Per l'affermazione che l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, che si applicano direttamente alle Regioni a statuto speciale e, segnatamente, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, v. le citate sentenze nn. 54/2014 e 289/2013.
- Per l'affermazione che "l'utilizzo di prestazioni lavorative per il tramite dei cantieri di lavoro ricade de plano nell'ambito della disciplina di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, poiché rappresenta, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale", v. la citata sentenza n. 87/2014.