Sentenza 181/2014 (ECLI:IT:COST:2014:181)
Massima numero 38045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 23/06/2014; Pubblicazione in G. U. 25/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38040  38041  38042  38043  38044


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Progressioni professionali del personale regionale, area non dirigenziale - Valutazione, ai fini dell'anzianità di servizio, anche dei periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato - Mancata previsione che il conferimento delle relative posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici - Contrasto con la normativa statale di riferimento, espressiva di principi di coordinamento della finanza pubblica direttamente applicabili alle regioni a statuto speciale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 10, comma 5, della legge della Regione autonoma Friui-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, il prevede che, in relazione alla necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato, la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'art. 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avvengono salvaguardando, in ogni caso, quelle già conferite e comunque nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa. In particolare, la disposizione censurata viola e rientra nell'ambito di applicazione temporale del citato art. 9, comma 21, che si riferisce alle progressioni di carriera "disposte" nel triennio 2011-2013. Infatti, le posizioni economiche a cui si riferisce la norma regionale, pur se attraverso una revisione delle graduatorie relative ad anni precedenti, sono tuttavia disposte in tale periodo. La norma statale intende annullare l'effetto di incremento della spesa connesso a decisioni assunte nel periodo di riferimento: se fosse consentito al legislatore regionale disporre nuove progressioni su graduatorie pregresse, sarebbe facile eludere il principio di contenimento della spesa posto dal legislatore statale.

- Per l'affermazione che, proprio con riguardo ad una disposizione legislativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 "vincola le Regioni, anche a statuto speciale, nei suoi aspetti di dettaglio, senza alcuna possibilità di deroga", v. la citata sentenza n. 3/2013, pronunciata proprio nei riguardi della Regione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/04/2013  n. 5  art. 10  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 9    co. 21  

legge  30/07/2010  n. 122  art.