Sentenza 182/2014 (ECLI:IT:COST:2014:182)
Massima numero 38046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 23/06/2014; Pubblicazione in G. U. 25/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38047  38048


Titolo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie relative ai provvedimenti di rimozione e sospensione di amministratori locali - Devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma - Questione non rilevante nel giudizio a quo - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il giudizio a quo, infatti, attiene ad un provvedimento di scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143 del menzionato testo unico, e non già di rimozione e sospensione di singoli amministratori locali, ai sensi dell'art. 142.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 135  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte