Sentenza 182/2014 (ECLI:IT:COST:2014:182)
Massima numero 38047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  11/06/2014;  Decisione del  11/06/2014
Deposito del 23/06/2014; Pubblicazione in G. U. 25/06/2014
Massime associate alla pronuncia:  38046  38048


Titolo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie relative ai provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso - Devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma - Asserito eccesso di delega - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio di distribuzione territoriale della giustizia amministrativa - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Deroga agli ordinari criteri di riparto della competenza ragionevole e proporzionata, giustificata dalla particolare natura dei provvedimenti oggetto della controversia - Non fondatezza della questione in parte qua .

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, adottati ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Con riferimento specifico all'art. 76 Cost., infatti, l'art. 44 della legge delega n. 69 del 2009 - volta al riassetto di un settore normativo e a disciplinare il processo amministrativo - conferisce espressamente al legislatore delegato il compito di individuare l'ambito di cognizione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. In particolare, la scelta processuale di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti, come quelle del caso in esame, trova fondamento nel potere di coordinamento e di armonizzazione della tutela giurisdizionale conferito allo stesso legislatore delegato, in coerenza con la finalità di «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela», anch'essa espressamente prevista nella legge delega. Quanto all'art. 3 Cost., non è ravvisabile alcuna lesione in quanto è, ormai, affermazione costante che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, con il limite della loro non manifesta irragionevolezza, principio richiamato anche in riferimento alla giustizia amministrativa e ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli organi giurisdizionali. Del pari non è ravvisabile alcuna lesione dell'art. 125 Cost. il quale, pur prevedendo una articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, consente la deroga a tale principio purché ispirata a un «criterio rigoroso», in base al quale occorre accertare che ogni deroga sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico, sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito e sia necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa. Tali requisiti sono soddisfatti nel caso di specie in primo luogo perché è la stessa natura straordinaria degli atti di scioglimento degli organi elettivi - funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare - ad escludere l'omogeneità con altre situazioni; in secondo luogo, poi, i provvedimenti in esame, pur non potendosi qualificare come atti politici, comunque presentano caratteristiche tali da renderli collocabili tra gli atti di alta amministrazione essendo qualificabili come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali ed attengono alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. Infine, risulta rispettato anche il precetto dell'art. 25 Cost. il quale è osservato laddove, come nel caso in esame, l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali predeterminati, nel rispetto della riserva di legge.

- Sulla discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore nella disciplina degli istituti processuali, anche in riferimento alla giustizia amministrativa e ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli organi giurisdizionali, v., ex multis, sentenze nn. 10/2013, 304/2012, 237/2007, 341/2006 e 206/2004 nonché ordinanza n. 141/2011.

- Sulle deroghe all'articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa di cui all'art. 125 Cost., v. le sentenze nn. 159/2014 e 237/2007.

- Sulla natura di «misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio», attribuibile al potere di scioglimento degli organi elettivi, in quanto funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare, v. la sentenza n. 103/1993.

- Sui provvedimenti di cui all'art. 143 del d.lgs. 267 del 2000, quali atti dell'amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come longa manus del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali, v. la sentenza n. 237/2007.

- Sul principio della necessaria precostituzione del giudice di cui all'art. 25 Cost., che - lungi dall'ancorarsi a un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare - va interpretato come volto ad assicurare l'individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge, v., ex plurimis, le sentenze nn. 237/2013, 117/2012 e 30/2011 nonché l'ordinanza n. 15/2014.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 135  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte

legge  18/06/2009  n. 69  art. 44