Sentenza 182/2014 (ECLI:IT:COST:2014:182)
Massima numero 38048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
11/06/2014; Decisione del
11/06/2014
Deposito del 23/06/2014; Pubblicazione in G. U. 25/06/2014
Titolo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Divieto per il giudice adito di pronunciarsi sull'istanza cautelare, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Petitum che sarebbe lesivo dei principi costituzionali evocati - Non fondatezza della questione.
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Divieto per il giudice adito di pronunciarsi sull'istanza cautelare, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Petitum che sarebbe lesivo dei principi costituzionali evocati - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi su istanze cautelari, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. Infatti, proprio l'eventuale accoglimento della questione prospettata - che consentirebbe alla parte di adire un giudice incompetente in violazione di qualsiasi criterio di riparto della competenza individuato e di ottenere da questi una pronuncia cautelare - comporterebbe la lesione, tra gli altri, dei parametri costituzionali menzionati.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi su istanze cautelari, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. Infatti, proprio l'eventuale accoglimento della questione prospettata - che consentirebbe alla parte di adire un giudice incompetente in violazione di qualsiasi criterio di riparto della competenza individuato e di ottenere da questi una pronuncia cautelare - comporterebbe la lesione, tra gli altri, dei parametri costituzionali menzionati.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 13
co. 4
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 15
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte