Corte dei conti - Giudizio di parifica dei rendiconti regionali - Ambito di competenza distinto da quello riservato all'organo politico regionale mediante l'approvazione del rendiconto - Separazione e non confliggenza tra le due sfere di competenza - Conseguente ininfluenza, sull'attività di controllo contabile, del sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale. (Classif. 073002).
A seguito dell’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio le sfere di competenza della regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti, poiché l’una consiste nel controllo politico, da parte dell’assemblea legislativa, delle scelte finanziarie dell’esecutivo illustrate nel rendiconto, e l’altra nel controllo di legittimità/regolarità (la “validazione”) del risultato di amministrazione, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria. (Precedenti: S. 184/2022 – mass. 45030; S. 247/2021; S. 235/2015; S. 72/2012 – mass. 36185).
Il controllo di legittimità/regolarità del risultato di amministrazione, riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio. (Precedente: S. 184/2022 – mass. 45030).
Se la decisione di parifica non può incidere sulla potestà legislativa che la Costituzione attribuisce alle assemblee regionali, tuttavia l’accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili mette a disposizione anche dell’ente controllato dati contabili corretti, che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che lo stesso possa intervenire in sede di assestamento o nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio e in considerazione della natura di “bene pubblico” del bilancio stesso. (Precedenti: S. 184/2022; S. 184/2016).