Processo penale - Ricorso per cassazione "de libertate" - Ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione - Attivazione della procedura consentita al condannato e non anche alla persona indagata - Carente descrizione della fattispecie a quo - Ricorso straordinario riproposto per i medesimi motivi dopo una precedente decisione di inammissibilità - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non consente alla persona indagata di proporre ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto commesso dalla Corte di cassazione in sede di procedimento de libertate. L'ordinanza di rimessione è carente sotto il profilo della descrizione dei fatti e dei motivi di ricorso e non fornisce indicazioni circa l'attualità del provvedimento cautelare oggetto di impugnazione. Il ricorso straordinario che ha dato luogo al giudizio a quo risulta, inoltre, riproposto dopo una precedente decisione di inammissibilità da parte della Corte rimettente e - ai fini del superamento dell'effetto preclusivo derivante, secondo la giurisprudenza di legittimità, da tale pronuncia - non può ritenersi che l'oggetto dell'impugnativa sia mutato in ragione della proposizione di una questione di legittimità costituzionale che avrebbe potuto e dovuto essere sollevata nel primo procedimento.
- Nel senso dell'ammissibilità della riproposizione di una questione di legittimità costituzionale analoga ad altra sollevata dal rimettente nel medesimo giudizio e dichiarata non fondata, ma da ritenersi diversa per ampiezza dell'oggetto, parametro evocato e argomentazioni svolte, v. la citata sentenza n. 113/2011.