Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile per il risarcimento del danno a carico di un deputato, in relazione ad affermazioni rese alla stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Firenze - Deposito degli atti nella cancelleria della Corte - Effettuazione oltre il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione - Improcedibilità del ricorso.
È improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Firenze in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse a mezzo stampa da un proprio componente a carico di altro deputato. Infatti, il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione è stato effettuato oltre il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il predetto termine ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, in quanto da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio.
- Sulla natura del termine prescritto per il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione, v. le citate sentenze nn. 88/2005, 172/2002 e le ordinanze nn. 304/2006, 253/2007, 430/2008, 188/2009, 41/2010, 317/2011.