Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile per il risarcimento del danno a carico di un deputato, in relazione ad affermazioni rese alla stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Firenze - Improcedibilità del ricorso per deposito tardivo degli atti nella cancelleria della Corte - Richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale, avanzata dalla parte privata del giudizio a quo, della disposizione delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale concernente la perentorietà del termine predetto - Inammissibilità.
È improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Firenze in ordine alle deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse a mezzo stampa da un proprio componente a carico di altro deputato. Infatti, il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione è stato effettuato oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. È, altresì, inammissibile la richiesta, avanzata dalla parte privata del giudizio a quo, di autorimessione della questione di legittimità costituzionale della previsione del predetto termine, poiché le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale sono "estranee" al sindacato di legittimità, qualunque sia la collocazione che ad esse si intenda attribuire nel sistema delle fonti.
- Sulla insindacabilità delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. le citate ordinanze nn. 572/1990 e 295/2006.