Sentenza 187/2014 (ECLI:IT:COST:2014:187)
Massima numero 38054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  23/06/2014;  Decisione del  23/06/2014
Deposito del 02/07/2014; Pubblicazione in G. U. 09/07/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Provincia di Trento - Indennità di espropriazione per le aree non edificabili - Determinazione in relazione al valore agricolo medio del suolo secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, da determinarsi annualmente ad opera di un'apposita commissione previa ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee - Disciplina analoga a normativa statale già dichiarata incostituzionale - Elusione del ragionevole legame, richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che l'indennità deve avere con il valore di mercato del bene espropriato - Violazione del principio del serio ristoro del diritto espropriato - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - l'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (come modificato dall'art. 58, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006) che prevede, quale criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione delle aree non edificabili (cioè le aree agricole e quelle insuscettibili di classificazione edificatoria), il valore agricolo medio del suolo secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, valore annualmente determinato dalla Commissione provinciale per le espropriazioni previa ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee. La normativa trentina - sostanzialmente coincidente con quella nazionale dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 181 del 2011 - prende in considerazione un valore che prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignora ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, così trascurando le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno, la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il censurato criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto, che elude il ragionevole legame con il valore di mercato, prescritto dalla giurisprudenza della Corte EDU e coerente con il serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. Per quanto il legislatore non abbia il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e non sempre la CEDU garantisca una riparazione integrale, tuttavia l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest'ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, in guisa da garantire il giusto equilibrio tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui.

- Sui limiti alla competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano in tema di espropriazione per pubblica utilità, v. la citata sentenza n. 231/1984.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di analoga normativa statale, v. la citata sentenza n. 181/2011.

- Sulla necessità, imposta dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che l'indennità di espropriazione si ponga in un ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato, onde assicurare all'espropriato un serio ristoro, v. la citata sentenza n. 348/2007.

- Per l'affermazione che il valore di mercato del bene deve essere assunto dal legislatore quale termine di riferimento per la determinazione dell'indennità di espropriazione, v. la citata sentenza n. 1165/1988.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  19/02/1993  n. 6  art. 13  co. 

legge della Provincia autonoma di Trento  29/12/2006  n. 11  art. 58  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1