Energia - Norme della Regione Basilicata - Installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili - Attribuzione al Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni del compito di esprimere un parere obbligatorio - Introduzione di un adempimento non richiesto dalla normativa statale che disciplina il procedimento unico previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, preordinato al rilascio dell'autorizzazione unica, costituente principio fondamentale in funzione di celerità e semplificazione amministrativa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18, nella parte in cui inserisce l'art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, in ragione del contrasto con l'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. La disposizione impugnata, nell'attribuire al Comitato tecnico paritetico Stato-Regioni il compito di esprimere un parere obbligatorio nell'ambito del procedimento unico previsto dal legislatore statale per l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, introduce un adempimento non richiesto né da questa, né dalle Linee guida, così determinando un aggravio procedurale, in contrasto con le esigenze di celerità e semplificazione amministrativa. Il detto art. 12, infatti, nel regolare l'installazione di detti impianti attraverso un procedimento che si conclude con il rilascio di un'autorizzazione unica, reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale; tale norma, inoltre, è «ispirata a canoni di semplificazione» ed «è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa».
(Restano assorbiti gli altri profili di censura)
- Per la riconducibilità della disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili alla materia di competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», v., ex plurimis, la citata sentenza n. 275/2012.
- Per l'affermazione che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale ed è ispirato a canoni di celerità e semplificazione amministrativa, v. le citate sentenze nn. 224/2012, 192/2011, 344/2010, 124/2010 e 282/2009.
- Per il riconoscimento della medesima natura di «principi fondamentali» alle Linee guida previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, v. le citate sentenze nn. 275/2012 e 308/2011.
- Sulla impossibilità, per il legislatore regionale, di introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale, v. la citata sentenza n. 344/2010.