Sentenza 190/2014 (ECLI:IT:COST:2014:190)
Massima numero 38058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
23/06/2014; Decisione del
23/06/2014
Deposito del 04/07/2014; Pubblicazione in G. U. 09/07/2014
Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della Provincia di Bolzano - Concessione di contributi ad emittenti e portali informativi on line - Requisito della sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio della Provincia - Trattamento discriminatorio a svantaggio delle società con sede legale fuori dalla Provincia, che esercitano il proprio diritto di stabilimento secondario tramite una succursale, filiale o agenzia - Violazione del principio della libertà di stabilimento garantito dai Trattati europei - Necessità di espungere dal testo le parole "sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale" - Illegittimità costituzionale parziale .
Impresa e imprenditore - Norme della Provincia di Bolzano - Concessione di contributi ad emittenti e portali informativi on line - Requisito della sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio della Provincia - Trattamento discriminatorio a svantaggio delle società con sede legale fuori dalla Provincia, che esercitano il proprio diritto di stabilimento secondario tramite una succursale, filiale o agenzia - Violazione del principio della libertà di stabilimento garantito dai Trattati europei - Necessità di espungere dal testo le parole "sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale" - Illegittimità costituzionale parziale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio della libertà di stabilimento previsto dall'art. 49 TFUE, l'art. 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, limitatamente alle parole "sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale". Infatti, la norma impugnata autorizza la Giunta provinciale a erogare contributi finanziari alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, richiedendo che i beneficiari dei contributi abbiano la sede legale e redazione principale nel territorio della Provincia di Bolzano, disponendo, così, misure di favore per le società aventi sede legale nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre zone del territorio nazionale o in altri Stati membri dell'Unione europea.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio della libertà di stabilimento previsto dall'art. 49 TFUE, l'art. 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, limitatamente alle parole "sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale". Infatti, la norma impugnata autorizza la Giunta provinciale a erogare contributi finanziari alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, richiedendo che i beneficiari dei contributi abbiano la sede legale e redazione principale nel territorio della Provincia di Bolzano, disponendo, così, misure di favore per le società aventi sede legale nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre zone del territorio nazionale o in altri Stati membri dell'Unione europea.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
19/07/2013
n. 11
art. 20
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 49