Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Rendiconto regionale - Modalità di registrazione dei residui attivi e del risultato di amministrazione - Complesso inscindibile con i documenti allegati al bilancio - Necessità della corretta applicazione dei principi contabili, a tutela della correttezza e all'attendibilità dei valori assunti a riferimento del rendiconto - Collegamento con il principio di continuità tra gli esercizi finanziari (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizioni della legge della Regione Molise che, approvando il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, conservano residui attivi ultradecennali, sottostimano il risultato di amministrazione e approvano i documenti allegati al bilancio). (Classif. 036010).
Il principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini dell’avanzo d’amministrazione, è principio risalente, in ragione della sua stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria. (Precedente: S. 138/2013).
I documenti allegati al bilancio (ex artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 118 del 2011), concorrendo a illustrare la situazione contabile dell’ente formano, insieme al rendiconto, un complesso inscindibile, i cui contenuti sono strettamente collegati.
L’erronea applicazione dei principi contabili e il conseguente pregiudizio arrecato alla correttezza e all’attendibilità dei valori assunti a riferimento per la costruzione del rendiconto, comporta l’illegittimità costituzionale delle norme che ne dispongono l’approvazione, anche alla luce dell’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale. (Precedenti: S. 268/2022 - mass. 45259; S. 274/2017 - mass. 41122).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e, e 119, primo comma, Cost., gli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge reg. Molise n. 6 del 2021, di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020. Le disposizioni, censurate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2021 – che attestano, agli artt. 4 e 6, residui attivi ultradecennali e, all’art. 9, il risultato di amministrazione nonché, all’art. 12, dispongono l’approvazione di una serie di allegati al bilancio – contengono una difformità dei saldi rispetto a quanto accertato dalla Corte dei conti nel precedente giudizio di parifica sull’esercizio 2020. Ciò si riflette in una violazione dei parametri indicati, posti a tutela dell’equilibrio dei bilanci, dell’obbligo di copertura delle leggi di spesa e della sana gestione finanziaria. Più in particolare, gli artt. 4 e 6 conservano residui attivi ultradecennali in assenza di elementi dimostrativi della sussistenza delle ragioni del loro mantenimento, sebbene il giudice contabile avesse evidenziato che gli stessi, in alternativa alla cancellazione, avrebbero dovuto essere conteggiati tra le poste da assoggettare all’accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Il successivo art. 9 attesta un risultato di amministrazione negativo sottostimandolo rispetto a quanto certificato nella medesima decisione della Corte dei conti, mentre l’intero art. 12 viola i già citati parametri in quanto la caducazione del prospetto dimostrativo – che riporta un saldo di amministrazione non corretto perché sensibilmente inferiore a quello reale – investe tutti gli altri documenti). (Precedente: S. 49/2018 – mass. 39975).