Sentenza 190/2014 (ECLI:IT:COST:2014:190)
Massima numero 38059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  23/06/2014;  Decisione del  23/06/2014
Deposito del 04/07/2014; Pubblicazione in G. U. 09/07/2014
Massime associate alla pronuncia:  38058  38060  38061


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che "alla copertura degli oneri di 1.000.000,00 euro derivanti dall'art. 20 si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche" - Denunciata assenza della UPB dalla tabella A - Inesatta ricostruzione della disposizione impugnata - Inammissibilità della censura.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, è inammissibile, per inesatta ricostruzione della disposizione impugnata, la censura di violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., basata sull'assunto che la norma denunciata - prevedendo che alla copertura degli oneri di 1.000.000,00 euro derivanti dal precedente art. 20 si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale n. 22 del 2012 - farebbe riferimento ad una UPB assente nella suddetta tabella. Infatti, la legge provinciale n. 12 del 2013 di approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2012 - entrata in vigore prima della delibera della Giunta a ricorrere - ha espunto dall'impugnato art. 21, comma 3, il riferimento alla tabella A allegata alla legge provinciale n. 22 del 2012. Permane, quindi, il riferimento puro e semplice alla UPB 27203, come indicata nella sua sede naturale, ossia nello stato di previsione della spesa facente parte del bilancio per l'esercizio in questione (2013). Peraltro, la norma impugnata, nella sua formulazione originaria, non ha mai avuto applicazione.

- Per l'inammissibilità di questioni per inesatta ricostruzione della disposizione impugnata, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 3/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  19/07/2013  n. 11  art. 21  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte