Sentenza 190/2014 (ECLI:IT:COST:2014:190)
Massima numero 38060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASSESE  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  23/06/2014;  Decisione del  23/06/2014
Deposito del 04/07/2014; Pubblicazione in G. U. 09/07/2014
Massime associate alla pronuncia:  38058  38059  38061


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che "alla copertura degli oneri di 1.000.000,00 euro derivanti dall'art. 20 si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche" - Inosservanza del divieto di copertura delle spese mediante ricorso a fondi di riserva - Contrasto con la normativa di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, costituente specificazione tecnica del principio dell'equilibrio di bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, l'art. 21, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, il quale, prevedendo che alla copertura degli oneri di 1.000.000,00 euro derivanti dal precedente art. 20 si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale n. 22 del 2012, viola il divieto di copertura delle spese mediante ricorso a fondi di riserva. Infatti, la formulazione del citato art. 17 - che stabilisce le modalità di copertura finanziaria delle leggi statali, estese dal successivo art. 19 a tutte le Regioni e Province autonome e, per pacifica giurisprudenza costituzionale costituisce specificazione tecnica del principio di equilibrio di bilancio - fa sì che la legge provinciale di Bolzano n. 11 del 2013, in quanto latrice di nuovi oneri, debba individuare i mezzi finanziari per la sua attuazione, attenendosi ad una delle modalità ivi indicate. Tra queste non è annoverata la riduzione per equivalente importo del fondo di riserva per le spese impreviste. L'utilizzo del fondo per le spese impreviste, a copertura di nuovi oneri previsti dalla legislazione approvata in corso di esercizio, da un lato, rischia di vanificarne la finalità, in quanto così facendo esso potrebbe venire eccessivamente impoverito e, dunque, non essere poi in grado di assolvere alle finalità per le quali è stato istituito; dall'altro, finisce per svuotare la ratio della disposizione costituzionale, specie nell'attuazione datane dal legislatore del 2009.

- Per l'affermazione che anche la Provincia autonoma di Bolzano, non diversamente dalle altre autonomie speciali, è soggetta alla normativa di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e la sua inosservanza da parte delle leggi provinciali determina una violazione dell'art. 81 Cost., v. la citata sentenza n. 115/2012.

- Per l'affermazione che gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., v. la citata sentenza n. 26/2013.

- Per l'affermazione che la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste esclude che le risorse di tale fondo possano essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore provinciale e del tutto svincolate dall'accadere di eventi che sfuggono al suo controllo, v. la citata sentenza n. 28/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  19/07/2013  n. 11  art. 21  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/2009  n. 196  art. 17