Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che "la spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale" - Delimitazione della questione alla sola copertura per gli anni successivi al 2013 dei soli contributi concessi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi on line , ai sensi dell'art. 20, comma 2 - Asserita violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Insussistenza - Spese di carattere facoltativo alle quali potrà essere data legittimamente copertura al momento della quantificazione della spesa, di anno in anno deliberata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - il quale, relativamente ai contributi concessi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informatici online, ai sensi del precedente art. 20, comma 2, demanda alla legge finanziaria annuale la spesa a carico degli esercizi successivi al 2013. Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 deriva che la spesa sia autorizzata, quantificata e coperta solo per l'anno 2013 (comma 3) e che, con riguardo agli anni successivi al 2013, la spesa dovrà essere stabilita di volta in volta e contestualmente ad essa dovrà anche essere assicurata adeguata copertura finanziaria, ben potendo il legislatore provinciale variare e rimodulare l'entità complessiva degli stanziamenti, la cui concessione è configurata in termini del tutto facoltativi.
- Sulla necessità di assicurare per tutto il periodo interessato la copertura delle spese pluriennali, v. le citate sentenze nn. 26/2013 e 70/2012.
- Sulla possibilità di dare copertura a spese ripetibili, di carattere facoltativo, al momento della quantificazione della spesa, di anno in anno deliberata, v. la citata sentenza n. 62/2014.