Enti locali - Commissario di Governo per il comune di Roma - Pendenza dinanzi alla giustizia amministrativa della controversia in merito alla sostituzione del Commissario - Sopravvenienza normativa che sostituisce il requisito della professionalità acquisita "nel settore pubblico" con quella acquisita "nel settore privato" - Disposizione innovativa che incide retroattivamente sulla controversia in corso, determinandone l'esito - Violazione del principio della parità delle parti in giudizio e del corrispondente principio convenzionale dell'equo processo - Insussistenza di un valido motivo imperativo di interesse generale, atto a giustificare la deroga - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili di illegittimità.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, (in relazione all'art. 6 CEDU) Cost., l'art. 2, comma 7, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2011), nella parte in cui - introducendo l'art. 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009 - stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma «deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro». Infatti, la disposizione censurata, incidendo retroattivamente sulla controversia in corso in merito alla sostituzione del Commissario di Governo per il Comune di Roma, ha introdotto il requisito della professionalità acquisita "nel settore privato", con l'effetto di precludere la valutazione di esperienze maturate nel settore pubblico e di legittimare la revoca del ricorrente del giudizio principale, in spregio al principio della parità processuali delle parti. La lesione di tale principio, così come interpretato anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non trova giustificazione in un valido motivo imperativo di interesse generale, dal momento che le supposizioni in base alle quali l'esperienza in ambito finanziario nel settore privato sia da preferirsi a quella maturata nel settore pubblico appaiono infondate e non esenti da una certa inverosimiglianza.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dedotti).
- Sull'onere di interpretazione conforme, da assolvere usando gli «ordinari strumenti ermeneutici», v., ex plurimis, la citata sentenza n. 227/2010.
- Sulla massima espansione delle garanzie di tutti i diritti e principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, v. le citate sentenze nn. 170/2013, 85/2013 e 264/2012.
- Sulla violazione del «principio della parità delle parti» per immissione nell'ordinamento, da parte del legislatore, di una fattispecie di ius singulare, che determina lo sbilanciamento fra due posizioni in gioco, v., da ultimo, ex plurimis, la citata sentenza n. 186/2013.