Sentenza 192/2014 (ECLI:IT:COST:2014:192)
Massima numero 38063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/06/2014;  Decisione del  23/06/2014
Deposito del 04/07/2014; Pubblicazione in G. U. 09/07/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sicurezza pubblica - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Soggetti che abbiano richiesto la concessione di misure economiche di sostegno - Proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, e per gli adempimenti fiscali, nonché sospensione dei termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali - Subordinazione al provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo ovvero, in presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, del procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente - Lamentato potere del pubblico ministero di incidere direttamente sul corso del giudizio cui si riferisce il termine - Asserita violazione del principio di soggezione del giudice "soltanto alla legge" - Asserita violazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti - Insussistenza - Interferenza che non si traduce in compressione della funzione giurisdizionale esercitata in sede civile - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), numero 1), della legge n. 3 del 2012 - impugnato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto prevede la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari e per gli adempimenti fiscali, nonché la sospensione dei termini processuali in favore dei soggetti persone offese dei delitti di usura e di estorsione che abbiano utilmente formulato la richiesta al procuratore della Repubblica competente. Il pubblico ministero provvede alle sospensioni ed alle proroghe anzidette a seguito di una mera verifica di riferibilità dell'esposizione debitoria ai delitti per i quali sono in corso le indagini. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attiva di indagine ad essa finalizzata. Inoltre, il pubblico ministero è l'unico soggetto in grado di svolgere tale compito, tenuto conto dell'attinenza di esso ai procedimenti relativi ai delitti in questione. Peraltro, la sospensione dei termini (tra i quali è ricompreso anche il termine di grazia nel procedimento di convalida di sfratto per morosità) è limitata nel tempo e non incide sugli effetti che si determineranno comunque alla scadenza. Infine, l'intervento da parte del pubblico ministero produce effetti meramente temporanei e non ha carattere decisorio, non traducendosi così in alcuna forma di compressione della funzione giurisdizionale esercitata in sede civile.

- Sulla natura dell'attività esercitata dal pubblico ministero in sede di emissione del provvedimento si sospensione dei termini processuali, v. ordinanza n. 296/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/02/1999  n. 44  art. 20  co. 7

legge  27/01/2012  n. 3  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte