Ordini professionali - Procedimenti disciplinari in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione - Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti - Organo giudicante con funzioni di giurisdizione speciale - Mancata previsione di membri supplenti che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che ha pronunciato la decisione annullata - Violazione del principio di alterità del giudice di rinvio - Violazione del principio dell'imparzialità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 17, primo e secondo comma, lett. c), del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, il procedimento disciplinare si articola in una prima fase davanti all'ordine professionale locale, che ha natura amministrativa, e in una eventuale seconda fase innanzi alla Commissione centrale, che, per pacifico riconoscimento giurisprudenziale, esercita funzioni di giurisdizione speciale, con conseguente impugnabilità per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., delle relative decisioni. Proprio la natura giurisdizionale dell'attività svolta dalla Commissione richiede il rispetto del principio di imparzialità e di terzietà, con specifico riguardo, nel caso di specie, alla necessità di garantire l'alterità del giudice di rinvio rispetto a quello che ha emesso la decisione impugnata.
- Sulla necessaria non implausibilità della motivazione in ordine alla rilevanza della questione, v., tra le molte, la citata sentenza n. 1/2014.
- Sul principio di imparzialità - terzietà della giurisdizione, anche nella diversità delle rispettive discipline connessa alle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento, con particolare riguardo alla necessità che il medesimo giudice non si pronunci due volte sulla medesima res iudicanda, specie nel caso di rinvio proprio o prosecutorio, v. le citate sentenze nn. 183/2013, 262/2003, 335/2002, 78/2002 e 341/1998.
- Per l'accoglimento di analoghe questioni, v. le citate sentenze n. 262/2003 e 305/2002.