Sentenza 193/2014 (ECLI:IT:COST:2014:193)
Massima numero 38065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/07/2014; Decisione del
07/07/2014
Deposito del 09/07/2014; Pubblicazione in G. U. 16/07/2014
Massime associate alla pronuncia:
38064
Titolo
Ordini professionali - Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri - Disposizioni contenenti norme identiche a quelle dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua .
Ordini professionali - Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri - Disposizioni contenenti norme identiche a quelle dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 17, primo e secondo comma, lett. a), b), d) ed e) del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Le disposizioni censurate contengono, infatti, norme identiche a quelle già dichiarate incostituzionali.
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 17, primo e secondo comma, lett. a), b), d) ed e) del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Le disposizioni censurate contengono, infatti, norme identiche a quelle già dichiarate incostituzionali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13/09/1946
n. 233
art. 17
co. 1
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13/09/1946
n. 233
art. 17
co. 2
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13/09/1946
n. 233
art. 17
co. 2
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13/09/1946
n. 233
art. 17
co. 2
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13/09/1946
n. 233
art. 17
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27