Sentenza 193/2014 (ECLI:IT:COST:2014:193)
Massima numero 38065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/07/2014;  Decisione del  07/07/2014
Deposito del 09/07/2014; Pubblicazione in G. U. 16/07/2014
Massime associate alla pronuncia:  38064


Titolo
Ordini professionali - Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri - Disposizioni contenenti norme identiche a quelle dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua .

Testo
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 17, primo e secondo comma, lett. a), b), d) ed e) del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Le disposizioni censurate contengono, infatti, norme identiche a quelle già dichiarate incostituzionali.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13/09/1946  n. 233  art. 17  co. 1

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13/09/1946  n. 233  art. 17  co. 2

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13/09/1946  n. 233  art. 17  co. 2

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13/09/1946  n. 233  art. 17  co. 2

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13/09/1946  n. 233  art. 17  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27