Ordinanza 195/2014 (ECLI:IT:COST:2014:195)
Massima numero 38067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
07/07/2014; Decisione del
07/07/2014
Deposito del 09/07/2014; Pubblicazione in G. U. 16/07/2014
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Locazione - Locazione per uso abitativo - Mancata registrazione del contratto entro il termine di legge - Previsione di un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell'importo del canone e della durata del contratto - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Ius superveniens destinato a regolare, in via transitoria, le situazioni giuridiche conseguenti alla pronuncia della Corte - Necessità che il giudice rimettente valuti la perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti.
Locazione - Locazione per uso abitativo - Mancata registrazione del contratto entro il termine di legge - Previsione di un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell'importo del canone e della durata del contratto - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Ius superveniens destinato a regolare, in via transitoria, le situazioni giuridiche conseguenti alla pronuncia della Corte - Necessità che il giudice rimettente valuti la perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti.
Testo
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), impugnato, in riferimento all'art. 42 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione per uso abitativo entro il termine di legge, un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell'importo del canone e della durata del contratto. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011; l'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, così come modificato dalla legge di conversione n. 80 del 2014, ha regolato, in via transitoria, le situazioni giuridiche conseguenti alla richiamata pronuncia. Occorre, pertanto, che il giudice rimettente valuti se e in quali termini il prospettato dubbio di costituzionalità presenti rilevanza attuale ai fini della definizione dei giudizi a quibus.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), impugnato, in riferimento all'art. 42 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione per uso abitativo entro il termine di legge, un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell'importo del canone e della durata del contratto. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011; l'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, così come modificato dalla legge di conversione n. 80 del 2014, ha regolato, in via transitoria, le situazioni giuridiche conseguenti alla richiamata pronuncia. Occorre, pertanto, che il giudice rimettente valuti se e in quali termini il prospettato dubbio di costituzionalità presenti rilevanza attuale ai fini della definizione dei giudizi a quibus.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
14/03/2011
n. 23
art. 3
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte