Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Principio di continuità del bilancio - Connessione col ciclo della programmazione e con il principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizioni della legge regionale del Molise di programmazione del bilancio dell'esercizio 2021 e sulla legge di assestamento del medesimo periodo, che utilizzano dati contabili non correttamente quantificati nella legge di approvazione del rendiconto regionale 2020, con conseguente sottostima del risultato di amministrazione 2020 e indebito ampliamento della spesa). (Classif. 036010).
Il principio di continuità dei bilanci, intimamente connesso al ciclo della programmazione, implica che i dati contabili, nel quadro della naturale successione temporale delle singole annualità, devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili, rappresentando le risultanze dell’annualità precedente un dato di riferimento del successivo orizzonte temporale, incidendo direttamente sulla programmazione.
Il principio di continuità del bilancio rappresenta una specificazione del principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Lo stesso, inoltre, è teleologicamente collegato a quello dell’equilibrio pluriennale del bilancio di cui all’art. 81 Cost., ai sensi del quale ogni rendiconto è geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie. (Precedenti: S. 49/2018 – mass. 39974 S. 181/2015).
Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse; il rispetto dei suddetti principi è funzionale a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. (Precedenti: S. 44/2021 – mass. 43707; S. 274/2017 – mass. 41125; S. 62/2017; S. 82/2015).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. artt. 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e, e 119, primo comma, Cost., gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Molise n. 7 del 2021, l’ultimo come modificato dall’art. 5, commi 2 e 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2022. I vizi di legittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 6 del 2021, di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, si riverberano sulla legge regionale di programmazione di bilancio dell’esercizio successivo e sulla legge di assestamento dell’esercizio 2021, in quanto la gestione finanziaria per l’esercizio 2021 è stata condizionata dalla sottostima del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente. In particolare, l’art. 1 aggiorna il valore dei residui attivi e passivi in base ai dati la cui sussistenza è stata smentita dalla decisione di parifica della Corte dei conti; l’art. 3 replica il valore dei dati contabili non correttamente quantificati nella legge di approvazione del rendiconto 2020, con particolare riferimento ai contenuti del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, cosicché gli stanziamenti autorizzati nei successivi esercizi, a partire dal 2021, si sono attestati al di sopra dei limiti consentiti dalle entrate disponibili. L’art. 4 prevede, poi, una serie di variazioni degli stanziamenti, sia di competenza che di cassa, per il triennio 2021-2023, al fine di assicurare il pareggio meramente formale/numerico tra le variazioni di entrata e di uscita di ciascun esercizio, senza tener conto della necessità di ripianare maggiori quote del disavanzo emerso al 31 dicembre 2020 e producendo, in tal modo, un surrettizio ampliamento della capacità di spesa. Infine, anche l’art. 5 ha assunto a riferimento risultanze giuridico-contabili difformi da quanto certificato dalla Corte dei conti).