Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Disposizioni medio tempore non applicate - Rinuncia parziale all'impugnazione accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 16, 18, 21, 27, 31, 35 e 61 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3 - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s) e 117, terzo comma, Cost. - in quanto la rinuncia parziale alla impugnazione, formalizzata dalla parte ricorrente ed accettata dalla resistente costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
- Sull'estinzione del processo a seguito di rinuncia parziale alla impugnazione, formalizzata dalla parte ricorrente ed accettata dalla resistente costituita, v. le citate sentenze nn. 141/2014, 54/2014 e 40/2014 e le citate ordinanze nn. 38/2014 e 316/2013.