Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale - Mancata partecipazione al procedimento di variante degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali - Contrasto con la normativa statale che impone che lo Stato partecipi alla verifica di conformità al PPT della variante al PRG, al fine di escludere che successive varianti al piano regolatore generale, non vagliate dalla soprintendenza, possano disallineare lo strumento urbanistico rispetto alle prescrizioni del piano paesaggistico - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 34 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, che sostituisce l'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 56 del 1977, nella parte in cui non prevede la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale, comunale e intercomunale. L'esclusione della partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale dall' iter procedimentale di approvazione delle varianti e revisioni dei menzionati piani, si pone in evidente contrasto con la normativa statale (art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004) la quale impone, da un lato, che lo Stato partecipi alla verifica di conformità al PPT della variante al PRG, in linea con le prerogative ad esso riservate dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., e, dall'altro, che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. Infatti, l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale. Al contrario, la generale esclusione della partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, nella sostanza, finisce per degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica.
- Sulla necessità che lo Stato partecipi alla verifica di conformità al PPT della variante al PRG, v. le citate sentenze nn. 235/2011 e 211/2011.
- Sul principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, dettato dall'art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, v. le sentenze nn. 193/2010, 272/2009 e 182/2006.
- Sulla degradazione della tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica, v. la sentenza n. 437/2008.