Sentenza 198/2014 (ECLI:IT:COST:2014:198)
Massima numero 38072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASSESE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/07/2014;  Decisione del  07/07/2014
Deposito del 11/07/2014; Pubblicazione in G. U. 16/07/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione penale - Determinazione della pena detentiva da eseguire - Previsione che siano computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta - Lamentata impossibilità per il giudice di superare la limitazione - Asserita violazione del principio del favor libertatis - Asserita disparità di trattamento tra condannati a seconda che l'ingiusta carcerazione segua, e non già preceda, la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una "riserva di impunità"; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa. Non sussiste, pertanto, la violazione degli invocati parametri e, in particolare, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché il rimettente qualifica come presunzione assoluta quella che, in realtà, è una delle ragioni giustificatrici della limitazione denunciata; il che esclude che possa essere accolta anche la richiesta, formulata in via subordinata, di trasformare l'ipotetica presunzione assoluta in relativa.

- Nel senso della ammissibilità della questione quando gli interventi additivi richiesti non si pongono in rapporto di alternatività irrisolta, ma di subordinazione, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 280/2011.

- Nel senso che l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione di ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti, eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, oppure diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 310/2010, 227/2010 e 50/2010.

- Su questione parzialmente analoga avente ad oggetto l'art. 271, quarto comma, del codice di rito del 1930, v. la citata sentenza n. 442/1988.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 657  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte