Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Affidamento diretto dei servizi di interesse generale degli enti locali "mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui è consentito l'affidamento diretto a società "a partecipazione mista pubblica privata" - Insussistenza - Conformità al diritto comunitario della norma che consente l'affidamento diretto a società miste quando la scelta del socio privato sia effettuata con procedura ad evidenza pubblica e con gara "a doppio oggetto" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., ed agli artt. 3 e 4 dello statuto della Regione Sardegna - il quale prevede che gli enti locali affidano lo svolgimento dei servizi di interesse generale mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria. Infatti, la normativa censurata, consentendo l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica privata, non contrasta con la normativa dell'Unione europea, che permette l'affidamento diretto del servizio a società miste, purché la scelta del socio privato sia effettuata con procedura ad evidenza pubblica e con gara "a doppio oggetto", nella quale siano contestualmente definite le caratteristiche del servizio.
- Sulla considerazione unitaria di due motivi di inammissibilità, quando vi sia una ratio comune, v. la citata sentenza n. 67/2014.
- Sull'inammissibilità di questioni per omessa indicazione delle norme interposte asseritamente violate, v. le citate sentenze nn. 199/2012 e 325/2010.
- Sull'impossibilità di individuare l'ambito di competenze violato per omessa indicazione delle norme interposte, v. le citate sentenze nn. 311/2013, 199/2012 e 325/2010.
- Sulla desumibilità delle norme interposte dell'Unione europea per la palese incidenza della disposizione impugnata sulla materia della concorrenza, v. le citate sentenze nn. 50/2013 e 114/2012.
- Sulla corrispondenza tra l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica" o "servizio di interesse generale" e l'espressione "servizio di interesse economico generale", v. la citata sentenza n. 325/2010.
- Sull'applicazione anche alle autonomie speciali di una disciplina incorporata nel testo unico degli enti locali, nei limiti dei parametri statutari e delle norme di attuazione, v. la citata sentenza n. 39/2014.
- Sull'esclusione della reviviscenza dell'art. 113 del d.lgs. 267/2000 a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, v. la citata sentenza n. 24/2011.
- Sull'applicazione alla materia in questione delle sole normative e giurisprudenza dell'Unione, senza alcun riferimento a leggi interne, v. le citate sentenze nn. 50/2013 e 199/2012.
- Sulle condizioni dell'affidamento diretto del servizio ad una società mista, v. la citata sentenza n. 325/2010.